Art. 1.
(Diritto di asilo come diritto umano).

      1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria come diritti umani alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, nonché nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
      2. Il 20 giugno è istituita la Giornata nazionale del diritto di asilo.